LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal: 1-3-1980
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22.

  Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, gli importi delle
retribuzioni  convenzionali  orarie di cui all'articolo 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali
devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti
ai servizi domestici e familiari sono elevati a:
    lire  settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire
mille;
    lire  mille,  per retribuzioni effettive superiori a lire mille e
fino a lire mille e cinquecento;
    lire  mille e cinquecento, per retribuzioni effettive superiori a
lire mille e cinquecento.
  Le  retribuzioni  convenzionali  di cui al precedente comma variano
nella  stessa  misura  percentuale  e  con la stessa decorrenza delle
variazioni   delle   pensioni   che  si  verificano  in  applicazione
dell'articolo   19   della   legge   30  aprile  1969,  n.  153,  con
l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
  E'  abrogato  il  penultimo  comma  dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  30  dicembre  1979,  n. 663, convertito con modificazioni
dalla  Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma
1)  che  "Le  disposizioni  di cui agli articoli 16, primo comma, 20,
21,commi  primo  e  secondo,  22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre
1978,n.   843,   restano   confermate   anche   per  l'anno  1980  e,
conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni
stesse devono intendersi posticipati di un anno".