LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal: 2-3-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19.

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1979  ai titolari di piu' pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni
dei  lavoratori  autonomi  o  a carico delle gestioni obbligatorie di
previdenza  sostitutive  o,  comunque, integrative dell'assicurazione
generale   obbligatoria   sopra   richiamata   o  che  ne  comportino
l'esclusione  o  l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma
dell'articolo  10  della  legge  3  giugno 1975, n. 160, l'incremento
dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui  all'articolo 1 della
legge  31  luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato
con  le  variazioni  del  costo  della  vita,  sono  dovuti  una sola
volta.((3))
  Ai  fini  previsti  dal  precedente  comma,  qualora  su  una delle
pensioni trovi applicazione la legge 31 luglio 1975, n. 364, continua
a  corrispondersi l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge
stessa,  restando  in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui
all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, numero 160, o altro
  analogo  trattamento  collegato  con  le variazioni del costo della
  vita.
Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione
generale  obbligatoria  e da gestioni che erogano pensioni diverse da
quelle  indicate  nel comma precedente, i trattamenti di cui al primo
comma sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.
  In  tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a
carico  della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza
piu'  remota  o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga
la pensione di importo piu' elevato. Qualora una delle pensioni sia a
carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti
predetti  sono  a  carico  della gestione che eroga il trattamento in
cifra fissa.
  Nei  casi  di  concorso  di  piu'  pensioni  a  carico della stessa
gestione  i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione
diretta.
  Le  disposizioni  di cui al presente articolo non si applicano alle
pensioni   integrate   al  trattamento  minimo  e  alle  pensioni  ai
superstiti con piu' titolari.(1)
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n. 33 (con l'art. 14, comma 7)ha disposto che la
sostituzione degli utlimi due commi ha effetto dal 1 gennaio 1979.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 convertito con modificazioni dalla
L. 28 febbraio 1986, n. 45 ha disposto (con l'art. 4, comma 9-bis)che
"Le  parole:  "o,  comunque,  integrative dell'assicurazione generale
obbligatoria",  di  cui  all'articolo 19, primo comma, della legge 21
dicembre   1978,   n.  843,  non  si  devono  intendere  riferite  ai
trattamenti  integrativi  per  i  quali,  in applicazione di norme di
legge  o  di  regolamento,  sia  prevista la riduzione automatica dei
trattamenti  stessi  in  relazione  all'attribuzione,  sulla pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al
terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160".