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LEGGE 13 novembre 1978, n. 727

Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  8-12-1978

Art. 8


Agli uffici metrici centrale e provinciali è affidate il compito di accertare:
a) la conformità dei cronotachigrafi CEE e dei fogli di registrazione utilizzati per gli stessi cronotachigrafi ai relativi modelli omologati;
b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati o abilitati, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, alle disposizioni regolamentari ed a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;
c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo dei cronotachigrafi CEE.
Agli stessi uffici sono inoltre affidati gli ulteriori compiti previsti nei regolamenti che saranno emanati in esecuzione della presente legge.