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LEGGE 25 ottobre 1978, n. 690

Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/2010)
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Testo in vigore dal:  26-11-1978

Art. 2

Definizioni


Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.
Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello di detto contenuto alla temperatura di 20 Gradi C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.
Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantità è espressa in unità di volume.
L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.