LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

Norme per l'edilizia residenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
Testo in vigore dal: 1-4-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 44.
         (Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato)

  I  mutui  non  fruenti  di  contributi  statali  e  concernenti  la
realizzazione  dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse
in  diritto  di  superficie  o  trasferite  in  proprieta',  comprese
nell'ambito  dei  piani  di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167,  ovvero  individuate  ai  sensi  dell'articolo 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno
concessi,  anche  in  deroga a disposizioni legislative e statutarie,
dagli  enti  mutuanti  anche  quando  le aree assegnate dai comuni ai
sensi  dell'articolo  35  della  legge  22  ottobre  1971,  n. 865, e
successive  modificazioni, non siano di proprieta' dei comuni stessi,
sempre  che  sia  stata stipulata la convenzione di cui al richiamato
articolo  35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza
e siano state iniziate le procedure di espropriazione.
  I  mutui  concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al
comma  precedente  su aree gia' acquisite o in corso di acquisizione,
comprese le parti di programma eventualmente destinate ad uso diverso
da quello di abitazioni, usufruiscono della garanzia dello Stato, per
il  rimborso  integrale  del  capitale, degli interessi e degli oneri
accessori  alle  condizioni  e nei modi previsti dall'articolo 10-ter
del   decreto-legge   13   agosto   1975,  n.  376,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dall'articolo 3,
ultimo  comma,  della  legge  8  agosto  1977,  n.  513, ed in genere
prevista  per  gli  interventi  fruenti  di  contributo statale. Tale
garanzia sara' primaria quando non possa essere operante l'iscrizione
ipotecaria.
  ((La   garanzia  decorre  dalla  data  di  stipula,  mediante  atto
pubblico,  del  contratto  di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti
mutuanti  trasmettono  periodicamente  al  Ministero  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  un  elenco  contenente
l'indicazione  degli  elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a
tasso  d'interesse  ordinario  o  agevolato,  fruenti  della garanzia
statale,  secondo  modalita'  stabilite  con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.))
  E'  abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni.