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LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

Norme per l'edilizia residenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
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Testo in vigore dal:  27-3-1982
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Art. 35

(Finanziamento per l'edilizia sovvenzionata)


Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata per il quadriennio 1978, 1979, 1980 e 1981 l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, degli anni 1979, 1980 e 1981, che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1987;
b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre entrate derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, allo articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed agli articoli 16 e 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, relativi agli anni 1979, 1980 e 1981;
c) l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire 500 miliardi nell'anno 1980 e di lire 700 miliardi nell'anno 1981.
((8))

Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai sensi del precedente comma derivanti dai proventi e rientri di cui alle lettere a) e b) sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi dello stesso comma e, per la parte eccedente, a nuovi programmi costruttivi.
Per gli anni successivi al 1981, alla realizzazione del piano decennale si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Gli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e i comuni, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo loro assegnato nel programma regionale di localizzazione ed a provvedere immediatamente a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da localizzare.
La somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e ai comuni è disposta in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori.(1)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni dalla L. 15 febbraio 1980, n. 25 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "All'onere di lire 400 miliardi di cui all'art. 7 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al cap. 7792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo all'apporto dello Stato per l'edilizia sovvenzionata previsto dall'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Al fine di reintegrare l'ammontare del predetto apporto dello Stato viene aumentato di lire 400 miliardi l'importo di lire 700 miliardi stabilito, per l'anno 1981, dal richiamato art. 35".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 ha disposto(con l'art. 1, comma 1) che l'apporto finanziario dello Stato previsto dall presente articolo lettera c), è aumentato di lire 600 miliardi.