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LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

Norme per l'edilizia residenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
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Testo in vigore dal:  17-2-1980
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Art. 22

(Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli I.A.C.P.)


Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente articolo 1, lettera a), nonché ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni,
((è fissato in L. 5.500.000))
.
Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo 21.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, relativamente a bandi di concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.