LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 30-12-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 75.
                   (Istituzione del fondo sociale)

  Presso  il  Ministero  del tesoro e' istituito un fondo sociale per
l'integrazione   dei  canoni  di  locazione  per  i  conduttori  meno
abbienti.
  Tale  fondo  e'  costituito  da  un conto corrente infruttifero sul
quale  le  regioni  potranno  prelevare le cifre messe a disposizione
secondo le modalita' di cui agli articoli seguenti.
  Il  Ministro  del  bilancio  riunisce  annualmente  la  commissione
interregionale  di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone
ad  essa  una  proposta  di  ripartizione  per  regione  della  somma
disponibile.  Le  proposte del Ministro e il parere della commissione
sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".