LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 30-12-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26.
                      (Ambito di applicazione)

  Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
    a)  alle locazioni stipulate pur soddisfare esigenze abitative di
natura   transitoria,  salvo  che  il  conduttore  abiti  stabilmente
nell'immobile per motivi di lavoro o di studio;
    b)  alle  locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico
dello  Stato  per i quali si applica il canone sociale determinato in
base alle disposizioni vigenti;
    c)  alle  locazioni  relative ad alloggi soggetti alla disciplina
dell'edilizia convenzionata; (12)
    d)  alle  locazioni  relative ad immobili inclusi nelle categorie
catastali A/ 8 e A/ 9.
  Le  disposizioni  di  cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano
alle  locazioni  concernenti  gli  immobili  siti  in  comuni  che al
censimento  del  1971  avevano  popolazione  residente  fino  a 5.000
abitanti  qualora,  nel  quinquennio  precedente  l'entrata in vigore
della   presente   legge,  e  successivamente  ogni  quinquennio,  la
popolazione  residente  non  abbia  subito  variazioni  in aumento, o
comunque  l'aumento  percentuale  sia  stato inferiore a quello medio
nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
  Il  comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui
al precedente comma e delle eventuali variazioni. ((25))
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AGGIORNAMENTO (12)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988,
n.   155   (in   G.U.   1a  s.s.  17/02/1988,  n.  7)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  "dell'art. 26, primo comma, lettera
c)  della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili  urbani),  nella  parte  in cui non dispone che il canone di
locazione  degli  immobili  soggetti  alla  disciplina  dell'edilizia
convenzionata  non  deve comunque superare il canone che risulterebbe
dall'applicazione  delle  disposizioni  del  titolo  I, capo I, della
medesima legge".
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".