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DECRETO-LEGGE 24 giugno 1978, n. 298

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 luglio 1978, n. 395 (in G.U. 31/07/1978, n.212).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1978)
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Testo in vigore dal:  28-6-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:

Art. 1


I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 30 giugno 1978 sono prorogati fino al 31 luglio 1978.
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire.
Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
Nei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, in corso alla data del 30 giugno 1978 e non soggetti a proroga, il canone non può essere aumentato, anche se la locazione venga rinnovata con altro conduttore.
Sino alla predetta data del 31 luglio 1978 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, convertito nella legge 24 maggio 1978, n. 220, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani, fatta eccezione per quelle che prevedono la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati.