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LEGGE 5 marzo 1977, n. 54

Disposizioni in materia di giorni festivi.

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Testo in vigore dal:  8-3-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS.
Apostoli Pietro e Paolo.
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.
Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.