LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal: 22-12-1983
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7.

  Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono
beneficiare  secondo  le  priorita'  stabilite  dagli statuti e dalle
leggi   regionali:  le  imprese  familiari  coltivatrici  singole  ed
associate;  le  cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da
coltivatori  diretti,  proprietari od affittuari singoli o associati,
da  mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare
riguardo  alle  cooperative  costituite ai sensi della legge 1 giugno
1977,  n.  285,  sempreche' siano iscritte nel registro prefettizio e
nello  schedario  generale  della  cooperazione; le altre cooperative
agricole  e  loro  consorzi,  iscritti nel registro e nello schedario
predetti;   le   associazioni   dei   produttori   riconosciute;  gli
imprenditori  non  coltivatori  diretti  che  esercitano  l'attivita'
agricola  a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9
maggio  1975,  n.  153;  le  societa'  promosse tra imprese familiari
diretto-coltivatrici  per l'esercizio dell'agricoltura costituite con
atto   pubblico   registrato  presso  la  cancelleria  del  tribunale
competente per territorio.
  Le  unita' lavorative che saranno assunte da coltivatori diretti ai
fini   dello  sviluppo  produttivo  di  cui  alla  presente  legge  e
dell'incremento  dell'occupazione  giovanile  ai  sensi della legge 1
giugno  1977,  n.  285, in soprannumero a quelle previste dalle leggi
vigenti  per  l'acquisizione  della qualifica di coltivatore diretto,
non  sono  computate  ai  fini  della  conservazione  della qualifica
medesima.
  Per  il  settore  della  forestazione  i soggetti beneficiari delle
provvidenze  sono: le comunita' montane, i comuni singoli o associati
e  i  loro  consorzi,  le  aziende speciali, i consorzi forestali, le
cooperative  e  i  loro  consorzi, gli imprenditori agricoli a titolo
principale,  nonche'  le societa' forestali costituite per una durata
non interiore ad anni diciotto.
  Le  cooperative  e  le societa' forestali sono ammesse al beneficio
del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa
per i seguenti atti:
    a)  atti  costitutivi  della  societa' e atti di conferimento dei
beni immobili o di crediti;
    b)  atti  di  acquisto  in  proprieta' di fondi rustici idonei ad
aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso
il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;
    c)  atti  di  affitto  di  fondi rustici per una durata di almeno
diciotto anni;
    d)  aumenti  di  capitale  in  danaro, beni e crediti, quando gli
aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attivita' di cui alle
precedenti lettere;
    e)  emissione  di  obbligazioni  che  soddisfino  alle condizioni
indicate alla lettera precedente;
    f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di
consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche
se  prestate  da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di
estinzione di queste ultime;
    g) atti di concessione di fideiussioni da parte di terzi. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340
(in  G.U.  1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina
in  essa  prevista  concerne  la  Regione  Friuli-Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano.