LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal: 22-12-1983
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.

  Gli  indirizzi  generali  di  cui  al  precedente articolo 3 per il
settore   della   forestazione   avranno   riguardo   alle   esigenze
dell'incremento  della  produzione  legnosa,  in particolare mediante
l'esecuzione   di   piantagioni   di   specie   forestali   a  rapido
accrescimento in terreni non convenientemente utilizzati o utilizzati
per colture agricole o attivita' di allevamento oppure destinabili al
rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la
tutela  dell'ambiente  in  genere  e  dell'assetto  idrogeologico  in
particolare.
  Per   definire   le   naturali  vocazioni  ai  fini  delle  diverse
destinazioni  di  cui  sopra  dovra'  provvedersi  entro  dodici mesi
dall'entrata  in vigore della presente legge, dal CIPAA, d'intesa con
la  commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, alla
compilazione    della    carta    delle    destinazioni    potenziali
agricolo-silvoforestali  delle zone di cui alla legge 10 maggio 1976,
n. 352.
  Inoltre   gli  indirizzi  stessi  preciseranno  gli  interventi  di
competenza  nazionale necessari sia alla tutela e alla valorizzazione
dei  parchi  esistenti e in via di costituzione sia alla lotta contro
gli  incendi e all'onere per il relativo pronto ed efficace esercizio
nonche'  le  modalita' per l'individuazione delle zone da destinare a
piantagioni  di specie legnosa a rapido accrescimento. Tali indirizzi
verranno    anche   realizzati   mediante   interventi   diretti   al
miglioramento   dei  boschi  esistenti,  ivi  comprese  le  opere  di
trasformazione, conversione e sistemazione idraulico-forestale.
  Le  regioni  provvederanno  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore
della  presente  legge  a definire la normativa per la valorizzazione
dei  prodotti  del  bosco  e  sottobosco e per la tutela della flora,
anche ai fini della tutela ecologica dell'ambiente.
  Per  gli interventi di cui al presente articolo, le regioni possono
avvalersi  della  collaborazione  del  Corpo forestale dello Stato ai
sensi  della  lettera  g) dell'articolo 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della legge 22
luglio 1975, n. 382.
  Ai  fini  previsti dal presente articolo le regioni o gli organismi
da  queste  delegati  favoriscono la promozione di consorzi volontari
tra  i  proprietari e i conduttori dei terreni; le regioni o gli enti
da queste delegati possono altresi' costituire coattivamente consorzi
tra  proprietari  e conduttori di terreni con l'osservanza, in quanto
applicabili,  delle  norme  fondamentali  concernenti  i  consorzi di
miglioramento fondiario.
  I  proprietari  ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati
ai  sensi  della  presente  legge  debbono  compiere le operazioni di
gestione  e  di  utilizzazione  delle  colture in base ad un piano di
coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito
dalle  leggi regionali, o, in mancanza, dalla legge 30 dicembre 1923,
n.  3267.  In sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono
stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione e delle colture a rapido
accrescimento anche in a quanto previsto dalle norme di legge. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340
(in  G.U.  1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina
in  essa  prevista  concerne  la  Regione  Friuli-Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano.