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LEGGE 23 dicembre 1977, n. 937

Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2011)
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Testo in vigore dal:  22-4-2011
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
((1))

Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 22 febbraio 2011, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2011, n. 47, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi".