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LEGGE 9 dicembre 1977, n. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2006)
Testo in vigore dal:  27-4-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.