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LEGGE 29 novembre 1977, n. 875

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra.

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Testo in vigore dal:  22-12-1977

Art. 11

Indennità integrativa speciale


L'indennità integrativa speciale mensile ai fini dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra, viene determinata annualmente, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.
La misura dell'indennità viene stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1976 considerato uguale a 100 e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per il periodo, precedente all'anno di applicazione dell'indennità integrativa speciale, compreso tra il 1 novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo.
Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1a categoria con o senza assegno di superinvalidità, per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta degli importi sottoindicati:

L. 640 a decorrere dal 1 luglio 1977;
L. 800 a decorrere dal 1 gennaio 1978;
L. 960 a decorrere dal 1 gennaio 1979.

Per gli invalidi ascritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria, i valori unitari di cui al precedente comma, riferiti a ciascun punto di variazione dell'indice del costo della vita, sono ragguagliati rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.
Per i titolari di pensione di guerra di cui alle allegate tabelle G, I, M, O, S e T e per i titolari del trattamento di cui alla annessa tabella L, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli importi di cui appresso:

a) Tabelle G e I:
L. 612 a decorrere dal 1 luglio 1977;
L. 765 a decorrere dal 1 gennaio 1978;
L. 918 a decorrere dal 1 gennaio 1979;

b) Tabelle M e O:
L. 393 a decorrere dal 1 luglio 1977;
L. 491 a decorrere dal 1 gennaio 1978;
L. 590 a decorrere dal 1 gennaio 1979;

c) Tabelle S e T:
L. 234 a decorrere dal 1 luglio 1977;
L. 292 a decorrere dal 1 gennaio 1978;
L. 350 a decorrere dal 1 gennaio 1979;

d) Tabella L:
L. 312 a decorrere dal 1 luglio 1977;
L. 390 a decorrere dal 1 gennaio 1978;
L. 468 a decorrere dal 1 gennaio 1979.

I criteri relativi alla determinazione della indennità integrativa speciale previsti dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1978.
A decorrere dal 1 luglio 1977 l'indennità integrativa speciale mensile spettante ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è riliquidata in base ai valori unitari stabiliti dal presente articolo.
L'indennità integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.
L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso.