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LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  22-9-1977

Art. 22


È istituita in ogni regione una commissione avente lo scopo di favorire la mobilità della manodopera ai fini dell'attuazione della presente legge.
La commissione è nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta da tre rappresentanti della regione designati dal presidente della giunta regionale; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del Ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali presenti in seno al CNEL.
La commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, punto 23) e dell'articolo 9, punti 4) e 5) ed in applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.