LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 22-9-1977
                              Art. 22.

  E'  istituita  in  ogni  regione una commissione avente lo scopo di
favorire  la mobilita' della manodopera ai fini dell'attuazione della
presente legge.
  La  commissione  e'  nominata  dal  Ministro  per  il  lavoro  e la
previdenza sociale ed e' composta da tre rappresentanti della regione
designati  dal  presidente  della  giunta  regionale;  dal  direttore
dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della massima occupazione in
rappresentanza del Ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei
lavoratori  e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i
designati,  su  richiesta  del  direttore  dell'ufficio regionale del
lavoro  e  della  massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali
presenti in seno al CNEL.
  La  commissione  e' presieduta dal direttore dell'ufficio regionale
del  lavoro e della massima occupazione; per ogni membro effettivo e'
nominato un membro supplente.
  Le  funzioni  di  segreteria  sono svolte da un impiegato del ruolo
degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
  Nelle  province  autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al
presente  e  al  successivo articolo sono esercitate dalle rispettive
province ai sensi dell'articolo 8, punto 23) e dell'articolo 9, punti
4) e 5) ed in applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
 Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.