LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 21-5-1988
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
 
  Salvo quanto stabilito dal quinto comma del precedente  articolo  2
resta ferma, in quanto compatibile, la  disciplina  degli  interventi
straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui  alle  leggi  5
novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464 e 20  maggio  1975;  n.
164. 
  Il  trattamento  previsto  dalle  disposizioni  di  cui  al   comma
precedente e' assicurato anche nei casi di cui alla  lettera  c)  del
quinto comma del precedente articolo 2.  In  tali  casi  il  relativo
decreto produce tutti gli effetti di cui al successivo articolo 25 ed
e' emanato dal Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,
sentite le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  operanti  nella
provincia e la regione interessata. 
  Il periodo di godimento del trattamento di  Cassa  integrazione  e'
considerato,  ai  fini  della  formazione   delle   graduatorie   del
collocamento, equivalente all'anzianita' di iscrizione nelle liste. 
  La dichiarazione di crisi aziendale di cui al  precedente  articolo
2, quinto comma, lettera b) puo', per un anno dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, essere riferita  anche  a  situazioni
pregresse comunque successive al 1 luglio 1976. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L.  21  MARZO  1988,  N.86,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N.160)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L.  21  MARZO  1988,  N.86,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N.160))