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LEGGE 4 agosto 1977, n. 502

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante la modifica dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare.

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Testo in vigore dal:  14-8-1977

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante modifica della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare è convertito in legge con la seguente modificazione:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato né zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quattordici per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1977

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO