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LEGGE 22 luglio 1977, n. 426

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attività musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della predetta legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a L. 74.881.217.736.
La ripartizione del fondo tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate e la liquidazione e la corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, n. 115, nella seguente misura:
L. 71.381.217.736 per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate;
lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, per sostenere i programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.
Per sostenere le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a 11 miliardi.
Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 500 milioni.
La quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso articolo 40, secondo comma, lettere a) e b), è stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100))
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100))