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LEGGE 11 luglio 1977, n. 411

Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1985)
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Testo in vigore dal:  25-4-1978

Art. 6


Il coefficiente peso (p) è uguale alla radice quadrata della divisione per cinquanta del numero indicante la misura del peso massimo certificato al decollo espresso in tonnellate risultante dal certificato di navigabilità.
Nel caso in cui il proprietario e l'esercente abbiano dichiarato alla competente autorità che la flotta di cui dispongono comprende aerei di differente versione dello stesso tipo, il peso massimo al decollo di ciascun aeromobile di quel tipo è determinato dalla media dei pesi massimi al decollo di tutti gli aeromobili del tipo dichiarato compresi nella flotta.
In difetto della dichiarazione suddetta o dell'aggiornamento della composizione della flotta, che deve essere effettuato ogni sei mesi, il coefficiente peso per ciascun aeromobile di uno stesso tipo di aereo utilizzato dall'esercente è stabilito sulla base del peso massimo al decollo della versione più pesante di tale tipo di aereo.