LEGGE 8 luglio 1977, n. 406

Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1982)
Testo in vigore dal: 15-9-1982
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  ((La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge
20 marzo 1975, n. 70, non opera  nei  confronti  dei  componenti  dei
consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi
istitutive, i regolamenti o gli statuti  prevedano  l'elezione  degli
amministratori da parte degli iscritti, soci od associati,  tanto  in
forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado)). 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 8 luglio 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                            ANDREOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO