LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1985)
Testo in vigore dal: 1-7-1977
                               Art. 4. 
 
  E' istituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti  e
gestioni autonome preposti all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria
in regime mutualistico, che restera' in carica  fino  all'entrata  in
vigore della riforma sanitaria. 
  Il comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, e' presieduto dal Ministro per la sanita' o un suo delegato
ed e' composto da un  rappresentante  per  ciascuna  regione  e,  per
quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un  rappresentante
per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano,  da  due
rappresentanti del Ministero della sanita', da un rappresentante  per
ognuno dei Ministeri del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze,
dell'interno, della pubblica istruzione e  della  marina  mercantile,
designati dai rispettivi Ministri, da cinque  commissari  liquidatori
designati dal Ministro per il lavoro  e  la  previdenza  sociale,  da
cinque membri proposti dal CNEL e da tre membri proposti dall'ANCI. 
  Per l'attuazione  delle  proprie  direttive  il  comitato  centrale
costituisce al suo interno un comitato  di  presidenza  composto  dal
Ministro per la sanita' o  un  suo  delegato  che  lo  presiede,  dai
rappresentanti  dei  Ministeri  del  tesoro,  del  lavoro   e   della
previdenza  sociale,  della  pubblica  istruzione  e   della   marina
mercantile e da sei rappresentanti  delle  regioni.  Le  funzioni  di
segretario sono svolte da un  funzionario  della  carriera  direttiva
amministrativa del Ministero della sanita'. 
  Il comitato provvede fra l'altro ad  emanare  direttive  vincolanti
per programmare, coordinare  e  unificare  le  attivita'  volte  alla
liquidazione  degli  enti,  istituti  e  gestioni  autonome  preposti
all'assistenza sanitaria in  regime  mutualistico,  in  attesa  della
riforma sanitaria. 
  Ai fini dell'attuazione della presente legge,  i  commissari  degli
enti  mutualistici  e  quelli  nominati  ai  sensi  del  terzo  comma
dell'articolo  12-bis  della  legge   17   agosto   1974,   n.   386,
predispongono, entro il 31 dicembre 1977, un progetto di riparto  tra
le regioni dei beni, del personale e  di  qualsiasi  altro  rapporto,
sulla base delle direttive del comitato. Per le province autonome  di
Trento e di Bolzano il progetto di riparto  e'  predisposto  d'intesa
con le rispettive province autonome.