stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1985)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-7-1977

Art. 4



È istituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, che resterà in carica fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.
Il comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Ministro per la sanità o un suo delegato ed è composto da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, da due rappresentanti del Ministero della sanità, da un rappresentante per ognuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno, della pubblica istruzione e della marina mercantile, designati dai rispettivi Ministri, da cinque commissari liquidatori designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da cinque membri proposti dal CNEL e da tre membri proposti dall'ANCI.
Per l'attuazione delle proprie direttive il comitato centrale costituisce al suo interno un comitato di presidenza composto dal Ministro per la sanità o un suo delegato che lo presiede, dai rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e della marina mercantile e da sei rappresentanti delle regioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.
Il comitato provvede fra l'altro ad emanare direttive vincolanti per programmare, coordinare e unificare le attività volte alla liquidazione degli enti, istituti e gestioni autonome preposti all'assistenza sanitaria in regime mutualistico, in attesa della riforma sanitaria.
Ai fini dell'attuazione della presente legge, i commissari degli enti mutualistici e quelli nominati ai sensi del terzo comma dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, predispongono, entro il 31 dicembre 1977, un progetto di riparto tra le regioni dei beni, del personale e di qualsiasi altro rapporto, sulla base delle direttive del comitato. Per le province autonome di Trento e di Bolzano il progetto di riparto è predisposto d'intesa con le rispettive province autonome.