LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 16-ter

  ((I  giovani  che  hanno stipulato contratti di formazione ai sensi
dell'articolo  7  o  hanno  frequentato  i  corsi di cui all'articolo
16-bis  o i cicli formativi di cui all'articolo 26-bis della presente
legge  possono  chiedere l'accertamento della qualifica professionale
ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.
  L'accertamento  e'  effettuato  da una commissione istituita presso
ciascun  ufficio  provinciale  del lavoro e della massima occupazione
composta  da  quattro  esperti  rispettivamente in rappresentanza del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei
datori di lavoro e dei lavoratori.
  Il  presidente  della  commissione  e'  nominato  con  decreto  del
direttore   dell'ufficio   regionale   del  lavoro  e  della  massima
occupazione, sentita la regione.
  La  composizione della commissione e' determinate di volta in volta
dal  direttore  dell'ufficio  provinciale  del lavoro e della massima
occupazione,  in  relazione allo accertamento che essa e' chiamata ad
effettuare,  e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e
dei  lavoratori  sono  scelti  fra  gli  iscritti  in  apposito  albo
istituito,  per  ciascuna  categoria  professionale, presso l'ufficio
provinciale del lavoro.
  L'iscrizione  a  tale albo, che e' diviso in due sezioni, una per i
datori  di  lavoro ed una per i lavoratori, e' disposta dal direttore
dell'ufficio  provinciale  del  lavoro e della massima occupazione su
designazione   delle   organizzazioni  sindacali  di  categoria  piu'
rappresentative sul piano provinciale)).