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LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
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Testo in vigore dal:  26-8-1978
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Art. 16-ter

((I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 16-bis o i cicli formativi di cui all'articolo 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.
L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il presidente della commissione è nominato con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la regione.
La composizione della commissione è determinate di volta in volta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in relazione allo accertamento che essa è chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'ufficio provinciale del lavoro.
L'iscrizione a tale albo, che è diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, è disposta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano provinciale))
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