LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  ((Il contratto di formazione e' stipulato per iscritto e prevede la
durata ed il trattamento giuridico ed economico.
  I   cicli   formativi,   intesi   ad   assicurare   al  giovane  il
raggiungimento  di  adeguati  livelli di formazione, in rapporto alle
fasce  professionali,  sono  promossi  od  autorizzati dalla regione,
anche presso le aziende o loro consorzi.
  La  durata, le modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa e
di  formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al
precedente  comma,  nonche'  il  rapporto  tra attivita' lavorativa e
formazione  sono  stabilite dalla commissione regionale per l'impiego
di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese
raggiunte  a  livello  locale  tra  le  organizzazioni  sindacali dei
lavoratori  e  le  organizzazioni  dei  datori di lavoro maggiormente
rappresentative.
  Il  numero  minimo  delle  ore  destinate  alla formazione non puo'
essere  inferiore  al 30 per cento delle ore complessive previste dal
contratto di formazione.
  Copia del contratto e' rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.
  Durante  l'esecuzione  del  contratto  il  libretto  di  lavoro  e'
conservato  dal  datore  di  lavoro  che  deve annotare l'inizio e il
termine   del  rapporto,  l'attivita'  formativa  ed  il  livello  di
professionalita' conseguito.
  Il  Ministro  della  difesa,  con  suo decreto, nei limiti numerici
permessi  dalle necessita' primarie della Difesa, puo' consentire, di
anno  in  anno,  ai  giovani  arruolati,  assunti  con  contratto  di
formazione  ai  sensi  della  presente  legge o impegnati in progetti
specifici di cui all'articolo 26, il differimento - per la durata del
contratto  e per una sola volta - della prestazione del servizio alle
armi  purche' il predetto contratto abbia termine entro il compimento
del 22° anno di eta')).