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LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
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Testo in vigore dal:  12-6-1977

Art. 6


Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, nonché da enti pubblici economici.