LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 12-6-1977
                               Art. 6.

  Durante  il periodo di applicazione della presente legge, i giovani
di  eta'  tra  i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in
possesso  della  qualifica  professionale  richiesta,  possono essere
assunti,  previa  effettuazione  di  un  periodo  di  prova di trenta
giorni,  con  contratto  di lavoro a tempo indeterminato e secondo le
modalita'  della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione
per  quelli  indicati  nell'articolo  11, terzo comma, della legge 29
aprile  1949,  n.  264,  e  successive  modificazioni e integrazioni,
nonche' da enti pubblici economici.