LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  ((La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge
29  aprile  1949,  n.  264, e successive modificazioni, provvede alla
formulazione  della  graduatoria,  dei  giovani  iscritti nella lista
speciale,  raggruppandoli  per fasce professionali, da definirsi, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i
sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale.
  In  mancanza,  i giovani, sulla base delle domande presentate, sono
raggruppati  per  categorie  professionali  e  in  ciascuna categoria
secondo  la  qualifica  o  la  specializzazione  posseduta, o, per il
contratto  di  formazione,  secondo quelle per le quali nella domanda
sono   state   indicate   le   propensioni.  Nella  formazione  delle
graduatorie  si  terra'  conto  altresi'  della  condizione economica
personale e familiare degli interessati.
  La  graduatoria  e'  resa  pubblica ed e' comunicata al comune, per
l'affissione all'albo pretorio, ed alla regione.
  Il   primo   aggiornamento   della  graduatoria  sulla  base  delle
disposizioni  previste  dal  presente articolo deve essere completato
entro il 31 dicembre 1978.
  Gli  aggiornamenti  successivi  hanno  luogo  alla  fine di ciascun
trimestre a partire dal 31 marzo 1979.
  Il  giovane  che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento, ai
sensi  degli  articoli  7  e 26 della presente legge, ad un'attivita'
corrispondente   ai   requisiti  professionali  d'iscrizione  o  alle
propensioni  manifestate,  perde il proprio turno d'avviamento per un
periodo  di  due  mesi  decorrente  dalla  data  del rifiuto. Dopo la
perdita del secondo turno il giovane e' cancellato dalla lista.
  Contro    l'omessa,    erronea   o   indebita   inclusione   ovvero
cancellazione,  dalla  lista  speciale  e  dalla graduatoria, nonche'
contro  gli atti di avviamento e' ammesso ricorso alla commissione di
cui  all'articolo  25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette
giorni   dalla   pubblicazione   della  graduatoria  e  dei  relativi
aggiornamenti  ovvero  dalla  data  del provvedimento. La commissione
decide  sui  ricorsi  con provvedimento definitivo, entro e non oltre
quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il
ricorrente  abbia  avuto comunicazione della decisione, il ricorso si
intende respinto, ferma restando la possibilita' di adire l'autorita'
competente.
  Il  datore  di  lavoro  che  intende  assumere  giovani  deve farne
richiesta  numerica  o  nominativa ai sensi del comma successivo alla
sezione  di collocamento competente per territorio, indicando il tipo
di  attivita'  in  cui  prevede  di  inserire  i  giovani  nonche' le
condizioni delle prestazioni richieste.
  Quando  la  richiesta riguardi personale non qualificato o privo di
titoli  di  studio  specifici,  l'avviamento  al lavoro, a cura della
sezione  di  collocamento,  e'  operato sulla base della graduatoria.
Quando  la  richiesta  sia  relativa  al  personale  qualificato o in
possesso  di  titolo  di  studio  specifico,  l'avviamento e' operato
secondo   l'ordine   di   graduatoria   sulla  base  della  qualifica
professionale  richiesta.  Il  datore  di  lavoro  ha  in tal caso la
facolta'  di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono
possedere.
  Fino  al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente
non piu' di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani
iscritti  nella  lista speciale con il contratto di formazione di cui
all'articolo 7, mediante richiesta nominativa)).