stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-8-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

((La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formulazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale.
In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terrà conto altresì della condizione economica personale e familiare degli interessati.
La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, ed alla regione.
Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 1978.
Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979.
Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento, ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge, ad un'attività corrispondente ai requisiti professionali d'iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d'avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane è cancellato dalla lista.
Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonché contro gli atti di avviamento è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilità di adire l'autorità competente.
Il datore di lavoro che intende assumere giovani deve farne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonché le condizioni delle prestazioni richieste.
Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operato sulla base della graduatoria.
Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico, l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta. Il datore di lavoro ha in tal caso la facoltà di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere.
Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all'articolo 7, mediante richiesta nominativa))
.