LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  ((Presso le sezioni di collocamento e' istituita una lista speciale
nella  quale  si  possono iscrivere i giovani non occupati, residenti
nel  comune,  di  eta' compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione
conserva  la  propria  efficacia per coloro che durante il periodo di
applicazione  della  presente legge superino il ventinovesimo anno di
eta'.  I  giovani  possono  essere  iscritti contemporaneamente anche
nella lista ordinaria.
  La  commissione  provinciale  di cui all'articolo 25 della legge 29
aprile  1949,  n.  264,  puo'  stabilire,  su  proposta del direttore
dell'ufficio  provinciale  del lavoro e della massima occupazione che
alle  offerte  di assunzione presentate da privati datori di lavoro o
da  enti  pubblici  o  da organismi da questi promossi, nonche' dalle
amministrazioni  statali  e  dalle regioni interessate all'attuazione
dei  progetti  specifici  di  cui  all'art.  26 della presente legge,
possono  concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalita',
giovani  iscritti  nella  lista speciale di sezioni diverse da quelle
nella   cui  circoscrizione  territoriale  viene  svolta  l'attivita'
lavorativa.))
  I  giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati
possono  iscriversi  oltre  che  nella  lista  speciale del comune di
residenza  anche  in  quella  del  comune  di provenienza. In caso di
avviamento  straordinario  al lavoro ai sensi della presente legge il
loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali.
  E'  fatto  divieto  di  reiscrizione nella lista speciale di cui al
primo  comma  dei  giovani  avviati al lavoro ai sensi della presente
legge.
  I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7
e  26  della  presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella
lista  speciale  se  il  periodo  di  lavoro  ha una durata inferiore
all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro
che  cumulato  a quello precedentemente svolto non superi ((i termini
massimi indicati agli articoli 7, 26)).