LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis

  ((  La  commissione  centrale di cui all'articolo 26 della legge 12
agosto  1977, n. 675, assume la denominazione di commissione centrale
per   l'impiego  e  stabilisce  a  livello  nazionale  i  criteri  di
attuazione  della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le
linee  di  indirizzo  della programmazione economica e le indicazioni
della Comunita' economica europea.
  La   commissione,   in   relazione  alla  dinamica  quantitativa  e
qualitativa  del  mercato  del  lavoro,  ed  al quadro di riferimento
economico  per  lo svolgimento dell'attivita' regionale in materia di
formazione  professionale,  determina,  entro il 30 luglio di ciascun
anno,  gli  indirizzi  di politica dell'occupazione e di sostegno del
reddito  dei  lavoratori.  A  questo  fine la commissione promuove ed
organizza  studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del
lavoro  e  delle  sue  tendenze  qualitative  e quantitative anche in
connessione  con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonche'
alla  conseguente dinamica della professionalita' e relativi riflessi
sulla  domanda  di lavoro, avvalendosi pure della attivita' svolta da
strutture di altri istituti ed enti pubblici.
  La  commissione  svolge,  altresi',  i  compiti  della  commissione
centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949,
n. 264.
  La   commissione,  presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o
da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) e' composta:
    a)   da   otto   rappresentanti   dei   lavoratori,   da  quattro
rappresentanti  dei  datori  di  lavoro,  da  un  rappresentante  dei
dirigenti  di  azienda,  da uno dei coltivatori diretti, da uno degli
artigiani,   da   uno   dei  commercianti  e  da  uno  del  movimento
cooperativo,  designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della
previdenza     sociale,     dalle     organizzazioni     maggiormente
rappresentative;  b) dai direttori generali che presiedono ai servizi
del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e
degli  affari  generali  e del personale; c) da cinque rappresentanti
delle  regioni,  scelti  dal  Ministro  del  lavoro  nell'ambito  dei
designati  dalle  regioni.  A  tal  fine  ciascuna  regione  e le due
province  autonome di Bolzano e di Trento hanno facolta' di designare
un nominativo.
  In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta
a  far  parte  della  commissione  i  rappresentanti  delle  province
autonome   di  Trento  e  Bolzano,  nonche'  i  rappresentanti  delle
amministrazioni statali interessate.
  In  corrispondenza  di ogni rappresentante effettivo e' designato e
nominato un membro supplente.
  Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da
due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano
in carica tre anni.
  Le  commissioni  regionali  per la mobilita' di cui all'articolo 22
della  legge  12  agosto  1977,  n. 675, assumono la denominazione di
commissioni regionali per l'impiego.
  Tali  commissioni,  oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto
1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia
con  gli  indirizzi  della  programmazione regionale, i compiti della
commissione  centrale  per  l'impiego,  di cui al primo ed al secondo
comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.
  Le  commissioni  regionali  per  l'impiego, anche in relazione alle
previsioni  della  contrattazione collettiva in materia occupazionale
ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresi',
compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese
tra  le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attivita'
formative e lavorative.
  Le  commissioni  regionali  per  l'impiego,  attraverso  competenti
ispettorati   provinciali  del  lavoro,  assicurano  con  riferimento
all'avviamento  con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di
cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
  Le  commissioni  regionali  per  l'impiego si riuniscono almeno una
volta  l'anno  sotto  la  presidenza  del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  o  di  un  Sottosegretario  di  Stato da questo
delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la
partecipazione  degli  assessori  competenti  in  materia di politica
attiva  del  lavoro, per la impostazione del programma di attivita' e
di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione
occupazionale,  con  particolare  riguardo  a quella giovanile, ed ai
problemi  che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui
all'articolo  22,  secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675,
debbono essere membri del consiglio regionale.
  Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le
commissioni   regionali   per  l'impiego  si  avvalgono  di  apposite
segreterie  tecniche  costituite  rispettivamente presso il Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali
del lavoro.
  Puo'  essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione
di  comando,  personale  fornito  di particolare preparazione tecnica
dipendente  da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali
e  da  enti pubblici. Il relativo contingente e' fissato dal Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita la commissione centrale.
  Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della
presente  legge,  nonche' degli articoli 22 e seguenti della legge 12
agosto  1977,  n.  675,  sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1972, n. 748,
quattro    posti    di    consigliere    ministeriale    nel    ruolo
dell'amministrazione  centrale  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale.))