LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 12-7-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29.

  L'onere    derivante    dall'attuazione    della   presente   legge
complessivamente  valutato  in lire 1.060 miliardi, sara' iscritto in
appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
del  tesoro  in  ragione  di  lire 90 miliardi per l'anno finanziario
1977,  lire  380  miliardi  per  l'anno  finanziario  1978,  lire 320
miliardi  per  l'anno finanziario 1979 e lire 270 miliardi per l'anno
finanziarie  1980.  Con  la  legge di approvazione del bilancio delle
Stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa.
  All'indicato  complessivo  onere di lire 1.060 miliardi si provvede
annualmente  con  un'aliquota  delle  maggiori  entrate derivanti dal
decreto-legge  8  ottobre  1976,  n. 691 convertito con modificazioni
nella  legge  30  novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al
regime  fiscale  di  alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per
autotrazione.
  ((Le  amministrazioni  interessate  sono  autorizzate  ad  assumere
impegni  fino  alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui
al  precedente comma, fermo restando che i relativi pagamenti debbono
essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.))
  Le  somme  non  impegnate in un anno finanziarie possono esserlo in
quello successivo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il  CIPE  e' autorizzato a ripartire per ciascun anno finanziario i
fondi   di   cui   al  primo  comma  del  presente  articolo  tra  le
amministrazioni  centrali  e  le singole regioni, nonche' tra settore
pubblico  e  privato e fra i diversi settori produttivi, nel rispetto
della  riserva spettante ai territori di cui all'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1967, n. 1523.