LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 26-bis

  ((  I  programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante
contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 7.
  I  giovani  destinati  all'attuazione dei progetti specifici devono
frequentare  qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla
regione   anche   presso  aziende  o  loro  consorzi  per  consentire
l'acquisizione   di   determinati   livelli  di  professionalita'  in
relazione  agli  orientamenti  del  mercato  del  lavoro  oltre  alle
attivita' formative proprie del progetto.
  Il  numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non
sono  retribuite, non puo' essere inferiore al trenta per cento delle
ore di attivita' lavorativa prevista dal contratto.
  Per  il  perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei
territori  indicati  all'articolo  1 del testo unico approvato con il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, le
regioni   possono   avvalersi  dell'apporto  tecnico  del  Centro  di
formazione e studi (FORMEZ).
  La   quota   dei   finanziamenti   del  fondo  per  l'addestramento
professionale  dei  lavoratori  spettante  alle  regioni  deve essere
destinata  in  via  primaria  alle iniziative connesse a contratti di
formazione  ed  ai  cicli  formativi di cui all'articolo 16-bis della
presente legge.))