LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26.

  Per    il   periodo   di   applicazione   della   presente   legge,
l'amministrazione  centrale  e  le regioni predispongono programmi di
servizi  ed  opere  intesi a sperimentare lo svolgimento di attivita'
alle  quali,  oltre  al  personale istituzionalmente addetto, possono
essere destinati giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni.
  ((I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa
con  i  comuni  o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro
attuazione,    o   su   proposta   delle   associazioni   cooperative
giuridicamente  riconosciute  o delle cooperative di cui all'articolo
27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:
    beni culturali ed ambientali;
    patrimonio  forestale,  difesa del suolo e censimento delle terre
incolte;
    prevenzione degli incendi nei boschi;
    servizi antincendi;
    aggiornamento del catasto;
    turismo e ricettivita';
    ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;
    servizi in materia di motorizzazione civile;
    servizi  in  materia  di trattamenti pensionistici demandati alla
competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;
    carte geologiche, sismiche e delle acque;
    assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;
    sperimentazione  agraria  e della pesca, fitopatologia e servizio
ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;
    attivita' e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale.
  Gli  enti  pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni
contenute  nella  legge  20  marzo  1975,  n. 70, fatta eccezione per
quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto
della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la
durata  massima  di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i
settori  produttivi  ed  in particolare per la ricerca scientifica ed
applicata e per l'informatica.
  I  progetti  di  cui al precedente comma possono essere predisposti
con   le  stesse  modalita'  e  procedure  da  enti  morali  ad  alta
specializzazione  scientifica  su  autorizzazione  del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
  Tali  progetti  possono essere predisposti anche dalla Cassa per il
Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione
si  provvede  con  specifici  criteri, modalita' e procedure all'uopo
fissate  dal  CIPE  su  proposta  del  Ministro  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno.))
  I  comuni  e  le  comunita' montane possono presentare alla regione
territorialmente  competente  progetti  specifici  di  intervento nei
settori indicati nel comma precedente.
  1  progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo
dei  servizi  ed  opere  di  cui  al  presente articolo, prevedono le
connesse attivita' di formazione professionale, indicano i tempi e le
modalita'  di  attuazione,  il  numero  dei giovani da utilizzare, la
spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.
  Le    amministrazioni    pubbliche    e   gli   enti   responsabili
dell'attuazione  dei progetti presentano alla sezione di collocamento
competente  per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti
nella lista di cui all'articolo 4 della presente legge, da utilizzare
nell'attuazione  dei  progetti  medesimi,  con  la  indicazione delle
qualifiche richieste.
  Il  contratto puo' avere durata compresa tra un minimo di quattro e
un  massimo  di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai
sensi  del  secondo  comma dell'articolo precedente e non puo' essere
rinnovato.
  La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso
non essere inferiore a venti ore settimanali.
  ((I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente
articolo,  a  parita'  di  condizioni, hanno titolo di preferenza nei
concorsi della pubblica amministrazione.
  I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni
fruiscono  delle  prestazioni  assistenziali  e previdenziali erogate
dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali)).