LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 24-bis

  ((  Le  regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e
tecnica,  anche  con  specifiche attivita' formative, in favore delle
cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.
  Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell'articolo 40
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6  marzo  1978,  n.  218,  e  nell'ambito  dei progetti specifici per
l'agricoltura,  organizza  programmi di assistenza tecnica, anche con
finalita'  formative, per le cooperative che operano per gli scopi di
cui all'articolo 18.
  I  soggetti  di  cui  all'articolo  26  predispongono  programmi di
assistenza  tecnica,  anche con specifiche attivita' normative per le
cooperative di cui all'articolo 27.
  I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi articoli
29 e 29-bis.
  Le  direttive in materia sono fissate dalla commissione centrale di
cui al precedente articolo 3-bis.))