stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-7-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 19


Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo precedente devono presentare alla regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovrà essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo.
((I giovani di cui all'articolo 18 della presente legge possono essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e senza alcun limite per i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative))
.
La regione, sentite le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione del progetto stesso ai fini della ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.
Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.
La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti.
Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori, collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo, è effettuato dalla regione territorialmente competente.