LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 12-7-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19.

  Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo
precedente devono presentare alla regione territorialmente competente
un  progetto  di sviluppo dell'area agricola interessata alla ripresa
della  coltivazione  con  l'indicazione  degli  obiettivi,  dei cicli
produttivi  programmati  e  del  numero  dei  soci  che dovra' essere
comunque  non  eccedente  rispetto alle esigenze di realizzazione del
progetto di sviluppo.
  ((I  giovani  di  cui  all'articolo 18 della presente legge possono
essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi
dell'articolo  23  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e senza
alcun   limite   per  i  soci  che  esercitano  mansioni  tecniche  e
amministrative)).
  La   regione,   sentite   le   associazioni  nazionali  cooperative
giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, approva il
progetto  entro  sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il
numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione
del  progetto  stesso  ai  fini  della  ammissione  alle agevolazioni
previste dalla presente legge.
  Il  progetto,  approvato ai sensi del comma precedente, costituisce
il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.
  La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalita' delle leggi
vigenti.
  Il controllo sulle modalita' e sulla regolarita' di svolgimento dei
lavori,  collegati  alla  realizzazione  del progetto di sviluppo, e'
effettuato dalla regione territorialmente competente.