LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 16-bis

  (( Le regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in
relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare in
intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro   maggiormente   rappresentative,   attivita'   di  formazione
professionale  che  prevedono periodi di formazione sul lavoro presso
imprese  singole  o  associate  dei  settori  agricolo,  artigianale,
industriale,  commerciale,  turistico  e  dei  servizi.  Tali  intese
indicano  altresi'  le quote, le modalita' e i tempi per l'assunzione
dei  giovani  che  conseguano  o  abbiano conseguito la qualifica, ai
sensi dell'articolo 16-quater.
  I  periodi di formazione non possono eccedere la durata di sei mesi
e  le  imprese  debbono  impegnare  i  giovani  solo  nelle  mansioni
preventivamente concordate con la regione e per ruoli qualificati.
  L'orario di attivita' di formazione professionale non puo' eccedere
le quaranta ore settimanali.
  I  giovani  non  possono  essere  adibiti  al  lavoro con finalita'
direttamente  produttive salvo che per tempi limitati, da determinare
nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative.
  Nell'arco  dell'attivita'  di  formazione  professionale  di cui al
primo  comma debbono essere organizzati dalla regione, anche mediante
convenzione  e adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi
di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente
collegato  al conseguimento del ruolo professionale cui la formazione
del giovane tende.
  Per  il  periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le
prestazioni  sanitarie  dell'assicurazione  contro  le  malattie e le
prestazioni  dell'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro. Per
tali  prestazioni  le  regioni  stipulano  apposite convenzioni con i
competenti  istituti  previdenziali ed assistenziali, anticipando gli
oneri relativi.
  Le  imprese  che  intendono ammettere i giovani alla formazione sul
lavoro  debbono  darne  comunicazione alla regione, che ne accerta la
necessaria   idoneita'  tecnica  e  ne  tiene  conto  ai  fini  della
predisposizione dei propri piani di attivita'.
  I   giovani  iscritti  nelle  liste  di  cui  all'articolo  4,  che
richiedono  di  partecipare  all'attivita'  di  formazione sul lavoro
prevista  dal  presente articolo, sono avviati alla attivita' stessa,
secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento.
  I  giovani  che  rifiutano l'avviamento all'attivita' di formazione
professionale  prevista  nel  presente  articolo  mantengono  la loro
iscrizione nella lista)).