LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 12-6-1977
                              Art. 12.

  L'ente  o  il  datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il
corso  di  formazione  professionale, deve accertare la frequenza del
giovane al corso stesso.
  Fatta  eccezione  per  le  ipotesi  previste dall'articolo 2110 del
codice  civile,  se  il giovane assunto ai sensi della presente legge
non  frequenta  il  corso di formazione professionale o, comunque, si
assenta  per  un  numero  di  giornate  non inferiore ad un quinto di
quello  complessivo  che  e'  tenuto  a  frequentare, il contratto di
Formazione  si  risolve  a  tutti  gli  effetti  ed  il giovane viene
cancellato dalle liste speciali senza potervi piu' essere reiscritto.