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LEGGE 31 maggio 1977, n. 247

Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1993)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994
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Art. 8


Le spese per i rimborsi e quelle per la corresponsione degli interessi effettuate a norma degli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli 4769 e 4752 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Fino a quando non saranno determinate le norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione Sicilia a termini dell'articolo 12, punto 4), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, i rimborsi, con i relativi interessi, da eseguire dalla predetta regione, a fronte dei tributi affluiti direttamente alle casse regionali, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, sono effettuati a cura dello Stato
((...))
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((La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato.
I rimborsi effettuati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994))
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