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LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2001)
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Testo in vigore dal:  19-9-1978
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Art. 6


Le misure dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previste dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, sono sostituite dalle seguenti:

| Personale | Personale
| fruente | non fruente | di aggiunta | di aggiunta | di famiglia | di famiglia - -
Maresciallo maggiore, maresciallo capo, | |
maresciallo di alloggio e gradi cor- | |
rispondenti . . . . . . . . . . . . . | L. 8.000 | L. 5.000
Brigadiere e vicebrigadiere . . . . . . | " 6.400 | " 4.000
Appuntato, carabiniere e gradi corris- | |
pondenti, allievo carabiniere e gradi | |
corrispondenti. . . . . . . . . . . . | " 5.000 | " 3.200

L'indennità di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed è ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1 aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".