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LEGGE 24 maggio 1977, n. 227

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1998)
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Testo in vigore dal:  11-6-1977

Art. 31


La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le operazioni previste dall'articolo 34 lettere a) e b) della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, relative al finanziamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15.