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LEGGE 14 aprile 1977, n. 112

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/09/2001)
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Testo in vigore dal:  25-11-2001
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Art. 6


La tredicesima mensilità spettante ai dipendenti statali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, è corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, numero 740, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), ha disposto (con l'art. 2, comma 9) che in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima mensilità dovuti al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.