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LEGGE 16 febbraio 1977, n. 37

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 4



Con effetto dal 1° gennaio 1977 il contributo di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è fissato nella misura del 3,50 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (3)
((4))

Con effetto dal 1° gennaio 1977 la quota capitaria annua di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, è fissata nella misura di L. 750 per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore diretto-allevatore diretto, colonico o mezzadrile. (1) (3)
((4))

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione al fabbisogno annuale della gestione agricola.
Per gli esercizi successivi al 1977 tale variazione è obbligatoria qualora al termine di ciascun esercizio il disavanzo della gestione risulti superiore del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente. (2)
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 29 luglio 1981, n.402 convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n.537 ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a L. 30.000 annue ed a L. 15.000 annue per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984."
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 10 maggio 1982, n.251 ha disposto (con l'art. 13 comma 3) che "Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia a partire dal 1 gennaio 1984 la quota capitaria di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 così come modificato dal decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1981, n. 537, verrà aumentata in relazione al maggior onere derivante dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali."
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 28 febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art. 20 comma 1) "La misura contributiva di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata al 6 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986, al 7 per cento dal 1 gennaio 1987 e all'8 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è elevata a lire 100.000 a decorrere dal 1 gennaio 1986, a lire 150000 dal 1
gennaio 1987 e a lire 250.000 dal 1 gennaio 1988."
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 9 comma 3) che "La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 9 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, già fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 50.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori
lire 100.000 dal 1 gennaio 1990."