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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976, n. 952

Modificazioni agli articoli 98, 103 e 118 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

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Testo in vigore dal:  15-2-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1952, n. 328, che approva il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa, per i trasporti e per la sanità; Decreta:

Art. 1



Gli articoli 98, 103 e 118 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono sostituiti nel modo che segue:
"Art. 98 (Categorie e ambito territoriale delle corporazioni). - Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell'art. 86 del codice, si distinguono in due categorie.
Il Ministro per la marina mercantile provvede alla loro classificazione ed al relativo aggiornamento, tenuto conto del movimento medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione.
Per comprovate esigenze di carattere funzionale la circoscrizione territoriale di una corporazione può essere estesa a più porti o approdi. Se in questi operano già altre corporazioni, l'estensione ha effetto dal momento della loro soppressione o fusione, a norma dell'art. 86 del codice.
Il provvedimento di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione a più porti o approdi è adottato dal Ministro per la marina mercantile, su proposta del direttore marittimo competente, sentite le associazioni sindacali interessate.
Nel caso di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione, di cui al comma precedente, il comandante del porto ove ha sede la corporazione esercita la vigilanza sulla sua organizzazione, amministrazione e contabilità, unitamente alla potestà disciplinare circa l'espletamento del servizio di pilotaggio nell'ambito della propria giurisdizione. Il comandante del porto, non sede della corporazione, ma al quale si estende l'esercizio del pilotaggio da parte della stessa, espleta i poteri di vigilanza e disciplinari unicamente in ordine all'effettiva prestazione del servizio di pilotaggio nella propria zona di giurisdizione".
"Art. 103 (Accertamento dell'idoneità fisica). - L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'art. 102 è effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:
1) dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente;
2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara;
3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso.
Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, è ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all'art. 117, con le modalità ivi previste".
"Art. 118 (Licenziamento del pilota). - Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno di età o non sia più idoneo, per minorate condizioni fisiche o psichiche, accertate dalla commissione costituita a norma dell'articolo 103, al disimpegno del servizio di pilotaggio, è cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento".