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LEGGE 10 maggio 1976, n. 346

Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1994)
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vigente al 01/11/2024
Testo in vigore dal:  4-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dopo l'articolo 1159 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto l'articolo seguente:
"Art. 1159-bis. - Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale. - La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale".