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LEGGE 5 maggio 1976, n. 324

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal:  12-11-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 5



Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali è fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri. (1) (4) (5) (6) (8)
Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto è fissato in L. 5.000 per ogni passeggero.
Il diritto non è dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero.
Tale diritto non è dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre è ridotto alla metà per i bambini fino a dodici anni.
((Tale diritto non è dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, avendo base operativa in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio.))

Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero.


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 2000 a L. 3000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 15 gennaio 1987 (in G.U. 04/05/1987, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 9.500 a L. 10.500 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di stati esteri".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 11 luglio 1988 (in G.U. 22/12/1988, n. 299) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dal presente articolo, è elevato da L. 10.500 a L. 11.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.R. 7 agosto 1990 (in G.U. 3/11/1990, n. 257) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 11.500 a L. 12.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.C.M. 27 aprile 1993, (in G.U. 4/10/1993, n. 233) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche, resta fissato in L. 12.800 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri come previsto dal decreto interministeriale 9 dicembre 1991 citato nelle premesse.
Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli interni resta fissato in L. 5.000 come già previsto dalla legge n. 316/1991, art. 2".