LEGGE 5 maggio 1976, n. 324

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  Il diritto per  l'imbarco  passeggeri  in  voli  internazionali  e'
fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto  verso  aeroporti  di
Stati esteri. (1) (4) (5) (6) (8) 
  Il  diritto  per  l'imbarco  dei  passeggeri  in  voli  interni  e'
stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in  sede  di  prima
applicazione,  tale  diritto  e'  fissato  in  L.  5.000   per   ogni
passeggero. 
  Il diritto non e' dovuto quando trattasi della continuazione di  un
viaggio interrotto  e  l'interruzione  dipenda  dalla  necessita'  di
cambiare aeromobile o comunque da una causa  estranea  alla  volonta'
del passeggero. 
  Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni,
mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino a dodici anni. ((Tale
diritto non e' dovuto per i membri degli  equipaggi  delle  compagnie
aeree che, avendo base operativa in un determinato aeroporto,  devono
raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must  go),
sia per i membri degli equipaggi  delle  compagnie  aeree  che  hanno
terminato il servizio  in  un  determinato  aeroporto  e  che  devono
tornare  in  un  altro  aeroporto,  assegnato  dalla   compagnia   di
appartenenza quale propria base operativa (crew returning  to  base),
purche'  in  possesso  di  attestazione  rilasciata   dalla   propria
compagnia aerea che certifichi  che  il  viaggio  e'  effettuato  per
motivi di servizio.)) 
  Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale  nei
confronti del passeggero. 
 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254)  ha  disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco  passeggeri  in
voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio  1976,
n. 324, e' elevato da L. 2000 a L. 3000 per ogni  passeggero  diretto
verso aeroporti di Stati esteri". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.P.R. 15 gennaio 1987 (in G.U. 04/05/1987, n. 101) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco  passeggeri  in
voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio  1976,
n. 324, e' elevato da L.  9.500  a  L.  10.500  per  ogni  passeggero
diretto verso aeroporti di stati esteri". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 11 luglio 1988 (in G.U. 22/12/1988, n. 299)  ha  disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il diritto per  l'imbarco  passeggeri  in
voli internazionali, previsto dal presente articolo, e' elevato da L.
10.500 a L. 11.000 per ogni passeggero  diretto  verso  aeroporti  di
Stati esteri. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ciascun  pagamento
sara' arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.P.R. 7 agosto 1990 (in G.U. 3/11/1990,  n.  257)  ha  disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco  passeggeri  in
voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio  1976,
n. 324, e' elevato da L. 11.500  a  L.  12.000  per  ogni  passeggero
diretto verso aeroporti di Stati esteri". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.P.C.M. 27 aprile 1993, (in G.U. 4/10/1993, n. 233) ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco  passeggeri  in
voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio  1976,
n. 324, e successive modifiche, resta fissato in L. 12.800  per  ogni
passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri come previsto  dal
decreto interministeriale 9 dicembre 1991 citato nelle premesse. 
  Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli interni  resta  fissato
in L. 5.000 come gia' previsto dalla legge n. 316/1991, art. 2".