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LEGGE 5 maggio 1976, n. 324

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal:  2-1-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo è fissato in L. 30 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia. (1) (2) (4) (5) (6)
((8))

Il diritto è dovuto come stabilito all'articolo 2, ultimo comma.
Il diritto non è dovuto per il ricovero o la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 13/07/1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 2 anziché l'art. 3 della presente legge, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperti di aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 30 a L. 45 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 10 gennaio 1979 (in G.U. 04/07/1979, n. 181), nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il riferimento all'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, contenuto nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978, deve essere inteso come relativo all'art. 3 della medesima legge 5 maggio 1976, n. 324".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 15 gennaio 1987 (in G.U. 04/05/1987, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 85 a L. 90 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 11 luglio 1988 (in G.U. 22/12/1988, n. 299) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dal presente articolo, è elevato da L. 90 a L. 95 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.R. 7 agosto 1990 (in G.U. 3/11/1990, n. 257), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 102 a L. 110 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.C.M 27 aprile 1993, (in G.U. 4/10/1993, n. 233) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 115 a L. 120 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia".