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LEGGE 5 maggio 1976, n. 324

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal:  1-1-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale:
L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;
L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica:
L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;
L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attività commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi.
(1) (2) (4) (5) (6) (8) (9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 13/07/1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 1 anziché l'art. 2 della presente legge, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I diritti di approdo e di partenza degli aeromobili previsti dall'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324 sono elevati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 800 a L. 1200 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;
da L. 1000 a L. 1500 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica:
da L. 400 a L. 520 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;
da L. 600 a L. 780 per ogni successiva tonnellate o frazione di tonnellata".
Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 2 anziché l'art. 3 della presente legge, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 2.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 10 gennaio 1979 (in G.U. 04/07/1979, n. 181), nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il riferimento all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, contenuto nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978, deve essere inteso come relativo all'art. 2 della medesima legge 5 maggio 1976, n. 324".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 15 gennaio 1987 (in G.U. 04/05/1987, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 2.210 a L. 2.360 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 2.760 a L. 2.950 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica: da L. 810 a L. 870 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 1.220 a L. 1.310 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 11 luglio 1988 (in G.U. 22/12/1988, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 2.360 a L. 2.480 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 2.950 a L. 3.100 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica: da L. 870 a L. 910 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 1.310 a L. 1.380 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.R. 7 agosto 1990, (in G.U. 3/11/1990, n. 257), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I diritti di approdo e partenze degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 2.670 a L. 2.860 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 3.330 a L. 3.565 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica: da L. 980 a L. 1.050 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 1.480 a L. 1.585 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.C.M. 27 aprile 1993 (in G.U. 04/10/1993, n. 233) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche sono elevati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 3.030 a L. 3.180 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 3.780 a L. 3.970 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica: da L. 1.115 a L. 1.170 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 1.680 a L. 1.765 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 30 settembre 1994, n.564, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n.656 ha disposto (con l'art.2-duodecies, comma 2) che "I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati".
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art.18 comma 1) che "È istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434."