LEGGE 5 maggio 1976, n. 257

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/1987)
Testo in vigore dal: 2-6-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  nazionale  di  alta  matematica, istituito con legge 13
luglio 1939, n. 1129, modificata con legge 10 dicembre 1957, n. 1188,
e  riordinato  secondo  le  norme  della  presente  legge,  assume la
denominazione:  "Istituto  nazionale  di  alta  matematica  Francesco
Severi"  ed  e'  incluso  nel  paragrafo  sesto,  di cui alla tabella
allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
  I suoi fini sono i seguenti:
    a)   promuovere   su   piano   nazionale   la   formazione  e  il
perfezionamento di ricercatori di matematica;
    b)  favorire  la ricerca matematica, specialmente dei rami in via
di sviluppo;
    c)  procurare  che  la  ricerca  matematica  italiana si mantenga
sempre in stretto contatto con quella internazionale.
  I  fini  suddetti  vengono  perseguiti  in  armonia  con  quelli di
istituti  ed  enti,  italiani  e  stranieri,  che  svolgono attivita'
similari nell'ambito della matematica pura ed applicata.
  L'Istituto  ha  personalita'  giuridica  di diritto pubblico, ha la
sede centrale nella provincia di Roma ed e' sottoposto alla vigilanza
del Ministero della pubblica istruzione.