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LEGGE 5 maggio 1976, n. 257

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/1987)
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Testo in vigore dal:  2-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con legge 10 dicembre 1957, n. 1188, e riordinato secondo le norme della presente legge, assume la denominazione: "Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi" ed è incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
I suoi fini sono i seguenti:
a) promuovere su piano nazionale la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica;
b) favorire la ricerca matematica, specialmente dei rami in via di sviluppo;
c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale.
I fini suddetti vengono perseguiti in armonia con quelli di istituti ed enti, italiani e stranieri, che svolgono attività similari nell'ambito della matematica pura ed applicata.
L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha la sede centrale nella provincia di Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.