stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 maggio 1976, n. 248

Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-5-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 8


Alla copertura degli oneri derivanti all'INAIL dall'applicazione della presente legge si provvede con:
a) un contributo prelevato dal fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni;
b) un contributo annuo di L. 300 a carico dei titolari di rendita di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento.
L'Ente nazionale previdenza impiegati agricoli (ENPAIA) nonché le casse, aziende ed amministrazioni di cui all'articolo 127, numeri 1) e 2) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederanno ad accreditare all'INAIL le somme relative a ciascun anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
((1))

c) un contributo a carico dell'ANMIL, determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita l'Associazione stessa. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni.
Qualora dopo il primo anno di applicazione della presente legge le contribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) risultassero insufficienti, alla copertura delle spese si provvederà, per la differenza, con un'addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale addizionale è determinata annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, in misura tale da garantire la copertura delle predette spese.
Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, dopo il primo anno di applicazione della presente legge, l'INAIL dovrà trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto della separata gestione di cui al precedente articolo 6.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 11 comma 3) che "In caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il requisito del grado di inabilità permanente previsto dagli articoli 1, primo comma, e 8, primo comma, lettera b), della legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente lo speciale assegno continuativo mensile, è ridotto dall'80 al 65 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 21 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982."