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LEGGE 30 aprile 1976, n. 198

Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/09/1976)
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Testo in vigore dal:  13-5-1976

Art. 2


La somma conferita ai sensi dell'articolo precedente dovrà costituire, nell'ambito del fondo di rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che per i rientri dei mutui da concedere a valere sulle disponibilità del nuovo conferimento.
Le somme di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente destinate ad iniziative da realizzarsi da piccole e medie imprese anche a carattere artigianale.
Le somme affluite alla gestione separata di cui al primo comma per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui, potranno essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.